Art. 15
LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59
In vigore dal 22 mar 1961
La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con la qualità di proprietario, amministratore, rappresentante, consulente o comunque partecipe di società o ditte la cui attività sia rivolta alla costruzione, sistemazione o manutenzione di strade.
I membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non prendano parte a quattro adunanze consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
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