Art. 13
LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59
In vigore dal 22 mar 1961
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà dei componenti, oltre quella di chi lo presiede.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello di chi presiede.
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