Art. 14

LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

In vigore dal 18 apr 1986
Il parere del Consiglio di amministrazione deve essere richiesto: a) sul progetto di bilancio preventivo, sulle proposte di variazione in corso di esercizio e sul conto consuntivo; b) sulle norme di massima per la esecuzione delle opere interessanti la viabilità; c) sui programmi di massima per il miglioramento della rete stradale dello Stato, e per le nuove costruzioni di strade statali ed autostrade; d) sui progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture, a cura dell'A.N.A.S., di importo superiore a 300 milioni, quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto concorso, ovvero di importo superiore a 50 milioni, quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;(7) (8) e) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Consiglio stesso; f) sulle variazioni ed aggiunte a progetti approvati dal Comitato tecnico-amministrativo quando, per effetto di proposta suppletiva, la spesa totale venga ad eccedere i limiti massimi di competenza del Comitato stesso; g) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente lire 50 milioni; h) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, quando non si tratti delle controversie di cui alla precedente lett. g), e quando ciò che l'Amministrazione, promette, rinuncia o abbandona ecceda lire 30 milioni; 13 i) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione dei prezzi contrattuali a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione non sia inferiore a lire 5 miliardi o superi la metà dell'importo contrattuale ovvero la durata dei lavori, comprensiva di eventuali proroghe o sospensioni, superi di oltre la metà il tempo contrattuale iniziale ; l) sulle domande di concessione di lavori per sistemazione o miglioramento delle strade statali o per costruzione e gestione di nuove autostrade; m) sui capitolati speciali tipo; n) sulle proposte di modificazioni all'organizzazione centrale o periferica della Azienda; o) sulle proposte di nuova classificazione o di declassificazione delle strade di competenza dell'Azienda; p) sulle concessioni di pensioni privilegiate. I provvedimenti del Ministro non conformi ai voti del Consiglio devono essere motivati. Il Consiglio di amministrazione esercita inoltre le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale ed esprime il parere su ogni altro argomento sul quale il Ministro ritenga opportuno sentirlo.
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LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59 (Art. 14 Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).) — Testo vigente | Portale Normativo