Art. 19

LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

In vigore dal 22 mar 1961
Il parere dei direttori di servizio tecnico, ciascuno nell'ambito della propria competenza, è richiesto: a) sui progetti di lavori e forniture di importo fino a lire 100 milioni, quando si intenda provvedere alla esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso; ovvero fino a lire 15 milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia; b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dai direttori di servizio stessi, salva la competenza del Comitato nel caso previsto dalla lettera c) del precedente ; c) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per la ultimazione dei lavori, superiori ai giorni trenta, semprechè si tratti di appalti formali retti dalla sede centrale; d) sui verbali di nuovi prezzi, sempre nel caso della precedente lettera c); e) sulle contestazioni con le Imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo compartimento dati in corso di opera; f) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso d'opera o a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione non superi le lire 5 milioni, nonchè sulle proposte di concessione di acconti sui compensi stessi, per qualsiasi importo; g) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi, sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire 5 milioni.
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LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59 (Art. 19 Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).) — Testo vigente | Portale Normativo