Art. 177

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Conferimento dei posti disponibili nella qualifica di cancelliere capo di Pretura Le disposizioni contenute nella legge 22 dicembre 1957, n. 1234, e negli della legge 7 luglio 1959, n. 469, si applicano al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie fino a quando vi siano funzionari che nell'ultimo scrutinio siano stati giudicati idonei alla promozione, ma non siamo stati compresi nella graduatoria dei promossi. Nello scrutinio per merito comparativo è titolo preferenziale la conseguita promozione all'ex grado IX a seguito di concorso per merito distinto o di esame di idoneità o di concorso per esame speciale.
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