Art. 173

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Servizio obbligatorio nelle Preture La disposizione di cui all' della presente legge, relativo all'obbligo del biennio di servizio nelle preture non si applica nei confronti dei funzionari che abbiano già maturato alla data di entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 249, o che maturino entro 4 anni dalla data predetta, la anzianità prescritta per l'ammissione allo scrutinio o all'esame per la promozione alla qualifica di cancelliere capo di Pretura.
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