Art. 168
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Inquadramento dei cancellieri e segretari aventi qualifica inferiore a quella di cancelliere e segretario capo di terza classe
Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziario delle qualifiche inferiori a quelle di cancelliere capo, di terza classe è inquadrato nella carriera di concetto ed è collocato nella qualifica corrispondente a quella organicamente rivestita alla data di inquadramento conservando l'anzianità maturata nella qualifica medesima.
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