Art. 182
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Onere finanziario
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'esercizio finanziario 1959-60, in lire 20 milioni, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio medesimo, corrispondente a quello n. 39 dell'esercizio 1958-59.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - GONELLA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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