Art. 182 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 182

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Onere finanziario All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'esercizio finanziario 1959-60, in lire 20 milioni, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio medesimo, corrispondente a quello n. 39 dell'esercizio 1958-59. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - GONELLA - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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