Art. 1
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Distinzione delle carriere
Le carriere del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie sono distinte come segue:
carriera direttiva;
carriera di concetto.
Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie fa parte dell'ordine giudiziario.
Al Ministero e agli uffici giudiziari è addetto personale di dattilografia
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