Art. 6
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Attribuzione del personale di dattilografia.
Il personale di dattilografia disimpegna esclusivamente mansioni di copia, con i servizi ad essa inerenti.
Il capo della cancelleria o segreteria può affidare al personale di dattilografia l'adempimento di mansioni di mero ordine, con divieto assoluto di adibirlo, comunque, al compimento di atti per i quali e richiesto l'intervento o la partecipazione del cancelliere o segretario.
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