Art. 3

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Graduatoria del personale Le carriere del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie sono unificate nelle rispettive graduatorie, ma distinte nelle funzioni di cancelleria e segreteria. Il numero dei funzionari e la suddivisione per qualifiche sono stabiliti dalla tabella A, allegata al presente ordinamento. Il numero dei dattilografi è stabilito dalla tabella B, allegata al presente ordinamento.
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