Art. 1 · LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

Art. 1

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Distinzione delle carriere Le carriere del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie sono distinte come segue: carriera direttiva; carriera di concetto. Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie fa parte dell'ordine giudiziario. Al Ministero e agli uffici giudiziari è addetto personale di dattilografia
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