Art. 6
LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1265
In vigore dal 24 nov 1960
La presente legge ha effetto dall'esercizio finanziario successivo a quello corrente alla data in cui sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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