Art. 3
LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1265
In vigore dal 24 nov 1960
Sono devoluti al Fondo di assistenza per i finanzieri il patrimonio del Fondo massa della Guardia di finanza nonchè tutte le entrate che la legge 7 febbraio 1954, n. 168, la legge 25 settembre 1940, n. 1424, quale risulta successivamente modificata, e qualsiasi altra disposizione, attribuiscono al predetto Fondo massa.
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