Art. 5
LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1265
In vigore dal 24 nov 1960
Fino a quando non verrà emanato lo statuto di cui al precedente articolo 4, saranno osservate in quanto applicabili, per la gestione del Fondo di assistenza per i finanzieri, le disposizioni contenute nel titolo II del regolamento d'amministrazione per la Guardia di finanza approvato con regio decreto 5 aprile 1943, n. 532.
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