Art. 6 · LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1265

Art. 6

LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1265

In vigore dal 24 nov 1960
La presente legge ha effetto dall'esercizio finanziario successivo a quello corrente alla data in cui sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1265#art-6