Art. 11
LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1233
In vigore dal 18 nov 1960
Per le opere eseguite sia dallo Stato, direttamente o in concessione, sia dal Consorzio, sono imposti, a carico dei proprietari considerati all', contributi di miglioria, secondo le modalità previste dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000.
Le somme riscosse saranno interamente devolute al Consorzio, derogando, per quanto concerne quelle di spettanza dello Stato, a quanto disposto dagli articoli 16 e 20 di detto decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1960-10-20;1233#art-11