Art. 11 · LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1233

Art. 11

LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1233

In vigore dal 18 nov 1960
Per le opere eseguite sia dallo Stato, direttamente o in concessione, sia dal Consorzio, sono imposti, a carico dei proprietari considerati all', contributi di miglioria, secondo le modalità previste dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000. Le somme riscosse saranno interamente devolute al Consorzio, derogando, per quanto concerne quelle di spettanza dello Stato, a quanto disposto dagli articoli 16 e 20 di detto decreto.
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