Art. 14
LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1233
In vigore dal 18 nov 1960
Le somme ricavate dalla vendita o dalla eventuale retrocessione delle aree, nonchè i proventi dei contributi, di cui al precedente , saranno dal Consorzio destinati alla esecuzione delle opere necessarie per completare il progettato ampliamento del porto e zona industriale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - ZACCAGNINI - SCELBA - TAVIANI - PELLA - COLOMBO - BO - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1960-10-20;1233#art-14