Art. 14

LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1233

In vigore dal 18 nov 1960
Le somme ricavate dalla vendita o dalla eventuale retrocessione delle aree, nonchè i proventi dei contributi, di cui al precedente , saranno dal Consorzio destinati alla esecuzione delle opere necessarie per completare il progettato ampliamento del porto e zona industriale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - ZACCAGNINI - SCELBA - TAVIANI - PELLA - COLOMBO - BO - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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