Art. 7

LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1233

In vigore dal 18 nov 1960
Le procedure espropriative necessarie per la esecuzione delle opere debbono essere compiute entro un anno dalla data di approvazione dei progetti esecutivi. I relativi lavori dovranno essere iniziati entro un anno dall'avvenuta immissione nel possesso dei beni e dovranno essere portati a termine entro i successivi tre anni.
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