Art. 2

LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1233

In vigore dal 18 nov 1960
All'esecuzione delle opere pubbliche previste dai progetti di cui all'articolo precedente ed alle relative espropriazioni provvede lo Stato, o direttamente, oppure ove se ne ravvisi l'opportunità, concedendole al Consorzio di cui al successivo articolo 4, secondo le norme della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni. Le espropriazioni delle aree e l'esecuzione delle opere, non comprese nel comma precedente, da destinare allo sviluppo del porto e della zona industriale, sono di competenza del predetto Consorzio che vi provvederà secondo le disposizioni della presente legge e di quelle del suo statuto.
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