Art. 6

LEGGE 14 ottobre 1960, n. 1219

In vigore dal 15 nov 1960
Gli alloggi costruiti nelle province di Trieste, Gorizia, ed Udine con, lo stanziamento di cui all' della legge 27 febbraio 1958, n. 173, sono dati in gestione all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati con le modalità di cui all'articolo 22 della legge 4 marzo 1952, n. 137.
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