Art. 5

LEGGE 14 ottobre 1960, n. 1219

In vigore dal 12 gen 1982
Per le finalità previste dal primo comma dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato l'ulteriore somma di lire cinque miliardi, in ragione di lire un miliardo nell'esercizio 1960-61, due miliardi nell'esercizio 1961-62, due miliardi nell'esercizio 1962-63, da destinarsi a fabbricati di carattere popolare per i profughi. Le somme non anticipate in un esercizio andranno in aumento a quelle da anticiparsi negli esercizi successivi. Le somme, così somministrate, affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; corrispondentemente, con decreto del Ministro per il tesoro, le stesse verranno stanziate in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e destinate alla concessione di sovvenzioni straordinarie all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati che curerà la realizzazione del programma edilizio di cui al primo comma. Le anticipazioni suddette, saranno estinte con le modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 4 marzo 1952, n. 137, unitamente ai relativi interessi, in 15 annualità anticipate al saggio del 5,80 per cento decorrenti dal 1 luglio dell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale avranno avuto luogo. Per la progettazione e direzione dei lavori l'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati potrà avvalersi dell'U.N.R.R.A-Casas. Tale programma, con l'indicazione delle località in cui gli alloggi dovranno essere costruiti, il relativo numero ed i tipi di costruzioni, sarà sottoposto dall'Opera all'approvazione dei Ministri per l'interno e per i lavori pubblici. COMMA ABROGATO DALLA L. 26 DICEMBRE 1981, N. 763 .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1960-10-14;1219#art-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo