Art. 2

LEGGE 14 ottobre 1960, n. 1219

In vigore dal 15 nov 1960
Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e all' della legge 27 febbraio 1958, n. 173, sono prorogate fino al 31 dicembre 1963. L'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica prevista dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, a favore dei profughi, è concessa fino al 31 dicembre 1963.
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