Art. 1
LEGGE 14 ottobre 1960, n. 1219
In vigore dal 15 nov 1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
All', comma primo, della legge 27 febbraio 1958, n. 173, le parole: "è concessa fino al 31 dicembre 1960" sono sostituite con le parole: "è concessa fino al 31 dicembre 1963".
Nell'ultimo comma dell' della stessa legge le parole: "dopo il 30 giugno 1959" sono modificate in: "dopo il 30 giugno 1962".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1960-10-14;1219#art-1