Art. 2

LEGGE 29 giugno 1960, n. 658

In vigore dal 30 lug 1960
I mutui di cui al precedente articolo sono di diritto garantiti dallo Stato. Per la quota parte dei mutui stessi che, in relazione agli scopi di cui al precedente articolo, risulti già concessa alla data di entrata in vigore della presente legge, la garanzia dello Stato sostituisce quella prestata dal comune di Roma. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 giugno 1960 GRONCHI TAMBRONI - TAVIANI - SPATARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1960-06-29;658#art-2

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