Art. 2
LEGGE 29 giugno 1960, n. 658
In vigore dal 30 lug 1960
I mutui di cui al precedente articolo sono di diritto garantiti dallo Stato. Per la quota parte dei mutui stessi che, in relazione agli scopi di cui al precedente articolo, risulti già concessa alla data di entrata in vigore della presente legge, la garanzia dello Stato sostituisce quella prestata dal comune di Roma.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 giugno 1960
GRONCHI
TAMBRONI - TAVIANI - SPATARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1960-06-29;658#art-2