Art. 1

LEGGE 29 giugno 1960, n. 658

In vigore dal 30 lug 1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma mutui per complessive lire 6.083.500.000 da servire per l'esecuzione di opere per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature aziendali dell'A.T.A.C. e della "Stefer" e per l'acquisto di vetture per l'incremento ed il rinnovamento del materiale mobile delle aziende stesse, in relazione alle esigenze derivanti dalle manifestazioni olimpiche. I mutui sono somministrati in base ad autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'interno con riferimento agli atti della spesa vistati dai competenti uffici tecnici statali.
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