Art. 3
LEGGE 29 giugno 1960, n. 658
In vigore dal 22 set 1960
In relazione alla garanzia statale prestata ai sensi del precedente articolo, ove l'Ente mutuatario non paghi le rate di ammortamento alle scadenze stabilite, il Ministero del tesoro provvederà, dietro semplice notifica dell'inadempienza e senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Ente mutuatario
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