Art. 7

LEGGE 2 febbraio 1960, n. 68

In vigore dal 16 mar 1960
Salve le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni sulle servitù militari e quelle di cui al successivo , sono liberamente consentiti i rilevamenti che riguardino misurazioni per opere di ingegneria, in progetto o in costruzione, o per lavori di agrimensura e di estimo. Tuttavia, allorchè trattasi di rilevamenti per opere idrauliche per bonifiche, canalizzazioni a scopo di navigazione o di irrigazione, grandi acquedotti, e di rilevamenti per vie di comunicazioni ferroviarie, tranviarie e rotabili o costruzione di aeroporti privati, deve esserne data comunicazione all'Istituto geografico militare o allo Stato Maggiore dell'Aeronautica, qualora trattisi di rilevamenti per costruzione di aeroporti privati. Ad opera costruita, la ditta o l'ente costruttori sono tenuti ad inviare all'Istituto geografico militare gli elementi atti ad agevolare l'aggiornamento della cartografia ufficiale.
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