Art. 3

LEGGE 2 febbraio 1960, n. 68

In vigore dal 16 mar 1960
Nelle Province prive di cartografia ufficiale dello Stato possono essere utilizzati, come carte e documenti ufficiali, carte e documenti costruiti o redatti da enti pubblici e privati, purchè, a giudizio del competente organo cartografico dello Stato, possiedano i necessari requisiti tecnici.
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