Art. 1

LEGGE 2 febbraio 1960, n. 68

In vigore dal 16 mar 1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Sono organi cartografici dello Stato: l'Istituto geografico militare; l'Istituto idrografico della Marina; la Sezione fotocartografica dello Stato Maggiore dell'Aeronautica; l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali; il Servizio geologico. La cartografia ufficiale dello Stato è costituita dalle carte geografiche, topografiche, corografiche, nautiche, aeronautiche, catastali e geologiche pubblicate da un ente cartografico dello Stato e dall'ente stesso dichiarate ufficiali. Le carte aeronautiche e geologiche sono ufficiali limitatamente alle particolari rappresentazioni di carattere aeronautico e geologico che vi sono contenute. Sulle carte ufficiali è impressa, a cura dell'ente produttore, apposita stampigliatura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1960-02-02;68#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo