Art. 2
LEGGE 2 febbraio 1960, n. 68
In vigore dal 16 mar 1960
Sono documenti ufficiali annessi alla cartografia ufficiale i documenti geodetici relativi alle reti trigonometriche e di livellazione nonchè i documenti relativi ai dati topografici, astronomici, gravimetrici e magnetici redatti dagli organi cartografici dello Stato, dalla Commissione geodetica italiana e dall'Istituto nazionale di geofisica ai fini dei rilevamenti o ad altri fini scientifici e tecnici.
Sui documenti ufficiali è impressa, a cura dell'ente, della Commissione geodetica italiana o dell'Istituto nazionale di geofisica, che li producono, apposita stampigliatura.
Alla Commissione geodetica italiana è devoluto l'incarico del coordinamento dei dati di non completa coincidenza forniti dai diversi organi.
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