Art. 10

LEGGE 2 febbraio 1960, n. 68

In vigore dal 16 mar 1960
È fatto divieto di cedere a terzi, che non siano direttamente interessati a valersene per studi o lavori per i quali li abbiano richiesti, i rilevamenti indicati nel secondo comma del precedente e nel primo e secondo comma del precedente senza il preventivo benestare dei direttori dell'Istituto geografico militare o dell'Istituto idrografico della Marina.
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