Art. 10
LEGGE 2 febbraio 1960, n. 68
In vigore dal 16 mar 1960
È fatto divieto di cedere a terzi, che non siano direttamente interessati a valersene per studi o lavori per i quali li abbiano richiesti, i rilevamenti indicati nel secondo comma del precedente e nel primo e secondo comma del precedente senza il preventivo benestare dei direttori dell'Istituto geografico militare o dell'Istituto idrografico della Marina.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1960-02-02;68#art-10