Art. 15
LEGGE 2 febbraio 1960, n. 68
In vigore dal 16 mar 1960
È abrogata la legge 2 giugno 1930, n. 1139.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 febbraio 1960
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI - TAVIANI - TAMBRONI - MEDICI - TOGNI - RUMOR - ANGELINI - SPATARO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1960-02-02;68#art-15