Art. 8

LEGGE 25 gennaio 1960, n. 4

In vigore dal 29 gen 1960
La cessazione dal servizio per raggiungimento dell'età di sessantacinque anni degli iscritti al Fondo di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, che erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 120, è differita a quando avranno maturato il diritto alla pensione a carico del Fondo suddetto, tenuto conto del periodo riscattabile ai sensi dell' della presente legge e di quello pensionabile eventualmente prestato in una Amministrazione dello Stato o presso gli enti di cui all' della legge 22 giugno 1954, n. 523. Coloro che siano già titolari di pensione diretta a carico dello Stato non possono essere trattenuti in servizio oltre il 65° anno di età.
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