Art. 2

LEGGE 25 gennaio 1960, n. 4

In vigore dal 29 gen 1960
Il periodo di servizio effettivamente prestato sino al 30 settembre 1952 in qualità di gerente, supplente, collettore o portalettere effettivi e provvisori, procaccia con obbligazione personale, addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi nelle ricevitorie di maggiore importanza con assicurazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, può essere riscattato verso pagamento di un contributo pari a quello previsto dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato, ai soli fini del trattamento di quiescenza, da parte di coloro che siano o siano stati iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, con le qualifiche di direttore di ufficio locale, titolare di agenzia, ufficiale, ricevitore o portalettere. Per il personale anzidetto resta ferma la possibilità di riscattare, ai soli fini del trattamento di quiescenza, il periodo di servizio effettivamente prestato in qualità di ricevitore dal 1 luglio 1936 al 30 settembre 1952, verso il pagamento del contributo sopra indicato. Per coloro che siano stati o saranno iscritti al citato Fondo posteriormente al 1 ottobre 1952 con le qualifiche indicate nel primo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è ammesso altresì il riscatto, ai soli fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato dopo il 30 settembre 1952 in qualità di supplente giornaliero, di procaccia con obbligazione personale e di addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici locali di maggiore importanza con assicurazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Per gli iscritti al Fondo di cui ai commi precedenti è altresì riscattabile il servizio prestato negli uffici postali e telegrafici dell'ex Africa orientale italiana e nelle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle isole italiane dell'Egeo, nonchè l'eventuale periodo di interruzione forzata dal servizio in seguito ad eventi bellici od in conseguenza di questi. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale dell'Istituto postelegrafonici che viene iscritto al Fondo a norma dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, per il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'Istituto stesso.
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