Art. 13
LEGGE 25 gennaio 1960, n. 4
In vigore dal 29 gen 1960
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni concorre con un contributo annuo di lire 600 milioni da versare al Fondo di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, a cominciare dall'esercizio finanziario in corso all'entrata in vigore della presente legge.
Detto contributo è ridotto a lire 480 milioni fino a quando saranno versate le annualità di contribuzione a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni previste dal terzo comma del precedente art. 6.
Al 1 gennaio 1970, l'Istituto postelegrafonici provvederà alla compilazione di un bilancio tecnico, e, sulla base delle risultanze di esso, il contributo di cui al primo comma sarà, all'occorrenza, nuovamente determinato.
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