Art. 10
LEGGE 25 gennaio 1960, n. 4
In vigore dal 29 gen 1960
Il personale in servizio, che, avvalendosi della facoltà prevista dal primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, abbia optato per la continuazione della iscrizione alle assicurazioni sociali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, può chiedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione al Fondo di cui all'art. 77 del decreto sopracitato.
in tal caso, l'iscrizione al Fondo suddetto ha effetto dalla stessa data di entrata in vigore della presente legge.
I servizi indicati nel primo comma del precedente prestati dal personale suddetto anteriormente alla data di iscrizione al Fondo, sono riscattabili con le norme contenute nella presente legge.
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