Art. 3
LEGGE 3 gennaio 1960, n. 15
In vigore dal 21 feb 1960
Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituito, con decreto del Ministro, il Comitato geologico cui spettano i seguenti compiti:
1) dare direttive di massima ed esercitare l'alta sorveglianza tecnica e scientifica per la formazione della Carta geologica, per i suoi successivi aggiornamenti e per quanto attiene all'attuazione della presente legge;
2) esprimere pareri sui problemi concernenti la geologia del territorio della Repubblica italiana.
Il Comitato geologico è così composto:
a) da tre geologi designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;
b) da cinque docenti universitari di discipline aventi relazione con la formazione della Carta geologica, designati dal Ministro per la pubblica istruzione;
c) dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo delegato permanente;
d) dal direttore generale delle miniere;
e) dal capo del servizio geologico;
f) dal capo del servizio chimico delle miniere;
g) dal direttore dell'ufficio nazionale idrocarburi;
h) da un ispettore generale del servizio delle miniere;
i) da due esperti della materia.
I membri di cui alle lettere a), b), i) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Tra di essi il Ministro per l'industria e commercio nominerà, con suo decreto, il presidente e il vice presidente.
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