Art. 2

LEGGE 3 gennaio 1960, n. 15

In vigore dal 21 feb 1960
Allo scopo di accelerare i lavori per la esecuzione della presente legge, il Ministero dell'industria e del commercio, ferma restando la competenza di massima attribuita al Servizio geologico dal regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, determinerà - previo parere del Comitato di cui al successivo - le procedure più idonee, con facoltà di affidare l'esecuzione dei lavori, in tutto o in parte, ad istituti scientifici dell'Università italiana, ad enti statali attrezzati per effettuare ricerche geologiche ed a singoli geologi o tecnici specializzati anche estranei all'Amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1960-01-03;15#art-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo