Art. 5

LEGGE 3 gennaio 1960, n. 15

In vigore dal 7 apr 1967
La somma globale di 2500 milioni, di cui all', sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 340 milioni nell'esercizio 1960-61 e lire 240 milioni in ciascuno degli esercizi successivi fino al 1969-70. Una quota non superiore al 15 per cento degli stanziamenti annuali di cui al precedente comma, potrà essere destinata, a partire dall'anno 1966, a oneri di carattere generale e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonchè alle spese occorrenti per compensi agli estranei all'Amministrazione dello Stato, utilizzati per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia. La somma corrispondente a detta quota sarà annualmente ripartita, con decreti del Ministro per il tesoro, fra i vari capitoli relativi a tali spese dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 gennaio 1960 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - MEDICI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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