Art. 3 · LEGGE 3 gennaio 1960, n. 15

Art. 3

LEGGE 3 gennaio 1960, n. 15

In vigore dal 21 feb 1960
Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituito, con decreto del Ministro, il Comitato geologico cui spettano i seguenti compiti: 1) dare direttive di massima ed esercitare l'alta sorveglianza tecnica e scientifica per la formazione della Carta geologica, per i suoi successivi aggiornamenti e per quanto attiene all'attuazione della presente legge; 2) esprimere pareri sui problemi concernenti la geologia del territorio della Repubblica italiana. Il Comitato geologico è così composto: a) da tre geologi designati dal Consiglio nazionale delle ricerche; b) da cinque docenti universitari di discipline aventi relazione con la formazione della Carta geologica, designati dal Ministro per la pubblica istruzione; c) dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo delegato permanente; d) dal direttore generale delle miniere; e) dal capo del servizio geologico; f) dal capo del servizio chimico delle miniere; g) dal direttore dell'ufficio nazionale idrocarburi; h) da un ispettore generale del servizio delle miniere; i) da due esperti della materia. I membri di cui alle lettere a), b), i) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Tra di essi il Ministro per l'industria e commercio nominerà, con suo decreto, il presidente e il vice presidente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1960-01-03;15#art-3