Art. 6
LEGGE 19 luglio 1959, n. 537
In vigore dal 15 ago 1959
Per l'esercizio finanziario 1959-60, il numero globale dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi della Marina militare è stabilito, a norma dell'art. 1 della legge 3 maggio 1956, n. 516, in 6.936 unità.
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