Art. 6 · LEGGE 19 luglio 1959, n. 537

Art. 6

LEGGE 19 luglio 1959, n. 537

In vigore dal 15 ago 1959
Per l'esercizio finanziario 1959-60, il numero globale dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi della Marina militare è stabilito, a norma dell'art. 1 della legge 3 maggio 1956, n. 516, in 6.936 unità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1959-07-19;537#art-6