Art. 5
LEGGE 19 luglio 1959, n. 537
In vigore dal 15 ago 1959
Per l'esercizio finanziario 1959-60 il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennità di specializzazione di cui all' della delle 8 gennaio 1952, n. 15, è stabilito in 1.875 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.151 per l'Amministrazione della Marina militare e in 2.700 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1959-07-19;537#art-5