Art. 10
LEGGE 19 luglio 1959, n. 537
In vigore dal 15 ago 1959
Il Ministro del tesoro, la proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli numeri 269, 271 e 272 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1959-60, della somma di complessive lire 29.120.000.000 autorizzata con l', ottavo comma, della presente legge.
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