Art. 8
LEGGE 1 luglio 1959, n. 514
In vigore dal 11 ago 1959
Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge restano abrogati:
l'articolo 51 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;
gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, n. 1145.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO - PELLA - GONELLA - TAVIANI - TAMBRONI - ANDREOTTI - MEDICI - RUMOR - ANGELINI - GIARDINA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA -
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