Art. 4

LEGGE 1 luglio 1959, n. 514

In vigore dal 7 ott 1972
Dopo l'articolo 27 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente articolo 27-bis: "Le persone indicate nell'articolo precedente, se risiedono nel territorio dello Stato non possono, senza autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio, depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri le loro domande di concessione di brevetto nè depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data del deposito in Italia, o da quelle di presentazione dell'istanza di autorizzazione. Il Ministero predetto provvede sulle istanze di autorizzazione, sentito quello della difesa. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni del primo comma è punita con l'ammenda non inferiore a lire 30.000 o con l'arresto. Se la violazione è commessa quando l'autorizzazione sia stata negata, si applica l'arresto in misura non inferiore a un anno".
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